Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 17 e 23.
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà, fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.
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Per i cittadini residenti all'estero, il ricorso è depositato entro il termine di sessanta giorni dalla data della notificazione.
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Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nelle liste generali e sezionali e nello schedario elettorale.
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Per coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e per i cittadini italiani nati all'estero, l'estratto dell'elenco è trasmesso all'ufficio
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I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 17, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione elettorale
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Per i cittadini residenti all'estero il ricorso dev'essere presentato non oltre il trentesimo giorno dalla data della notificazione della decisione
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I cittadini residenti all'estero, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali o di
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intendono essere iscritti e gli elettori residenti all'estero, sono ripartiti nelle singole liste di sezione secondo l'ordine alfabetico, salvochè, per la
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residenti all'estero di cui all'art. 11.